Il problema della legittimazione attiva all’uso dell’actio damni iniuriae nel caso della distruzione о del danneggiamento di un bene-oggetto di prestazione

Aličić, Samir (2024) Il problema della legittimazione attiva all’uso dell’actio damni iniuriae nel caso della distruzione о del danneggiamento di un bene-oggetto di prestazione. In: Zbornik radova „Pravne praznine i punoća prava“ : XII Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta, Međunarodni naučni skup održan 28. oktobra 2023. god. na Palama. Pravni fakultet, Istočno Sarajevo, pp. 41-59. ISBN 978-99938-57-87-7

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Abstract

Oggetto della presente indagine concerne principalmente il problema relativo a chi, e a quali condizioni, spetti la legittimazione attiva alla azione aquiliana (actio legis Aquiliae; actio damni iniuriae) nel caso della distruzione o del danneggiamento di una cosa-oggetto di obbligazione nel diritto romano classico. Allo scopo di offrire una possibile risposta saranno analizzate le ipotesi di distruzione di una cosa-oggetto di prestazione da parte del creditore e di una terza persona. Saranno poi analizzati i problemi connessi: il concorso dell’azione aquiliana con l’actio doli e con le azioni contrattuali e il problema della legittimazione del detentore che tiene la cosa sulla base di un contratto. Sulla base della esegesi delle fonti, l’Autore cerca di scoprire in quale modo la circostanza che la cosa distrutta o danneggiata sia oggetto di una obbligazione influisce sulla legittimazione attiva all’uso dell’azione aquiliana. La tesi che si cercherà di provare è la seguente. L’azione aquiliana spetta sempre al debitore se la cosa è distrutta quando egli non è ancora in mora, in qualità di proprietario della cosa. Non ha importanza se essa sia distrutta dal creditore o da una terza persona, e gli viene concessa nonostante il fatto che il debitore sia liberato dall’obbligo di prestare la cosa. L’azione non gli spetta se il creditore distrugge la cosa durante la mora e se una terza persona distrugge la cosa con lo specifico intento di arrecare danno al creditore. In questo ultimo caso al creditore spetta l’actio doli. Anche nei casi in cui gli è denegata l’azione aquiliana, il debitore è liberato dall’obbligo se il bene distrutto è infungibile. L’azione aquiliana spetta al debitore anche quando la cosa è distrutta o danneggiata da una terza persona, ma il creditore ha diritto di chiedere che l’azione sia ceduta a lui, nel quale caso il debitore è liberato dall’obbligo di prestare la cosa quando la cosa sia stata distrutta dopo la mora. Se un detentore distrugge o danneggia una cosa tenuta sulla base di un contratto, il proprietario può usare o l’azione contrattuale o l’azione aquili-ana. Se la cosa è distrutta da una terza persona, il proprietario può chiedere, per mezzo dell’azione aquiliana, il valore della stessa cosa, mentre il detentore può chiedere il valore dei frutti tramite una actio in factum.

Item Type: Book Section
Uncontrolled Keywords: Diritto romano; Obbligazioni; Risarcimento del danno ex-tracontrattuale; Damnum iniuria datum; Legge Aquilia; Legittimazione processuale
Subjects: Pravna istorija
Depositing User: Aleksandra Višekruna
Date Deposited: 08 Oct 2024 19:46
Last Modified: 08 Oct 2024 19:46
URI: http://ricl.iup.rs/id/eprint/2069

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